Protocollo ATS Insubria per contagi in azienda


“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”
Il documento “aggiorna e rinnova i precedenti accordi ( 14 marzo e 24 aprile 2020).

Il nuovo protocollo ripropone le misure restrittive, già in essere, per le attività di produzione raccomandano:

  • il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati e per le attività professionali;
  • che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • che siano assunti protocolli di sicurezza anti contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento,
  • che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
  • che per i rispettivi ambiti di competenza siano applicati i precedenti protocolli specifici ( es. quello per i cantieri e quello del settore del trasporto e della logistica).
Si conferma poi che “la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Rispetto alle precedenti versioni l’attuale protocollo condiviso riporta diverse novità, anche se per lo più in relazione alla nuova normativa di riferimento e alla riscrittura di alcune misure e indicazioni:

  • Non si parla più di “smart working”, ma di “lavoro agile”;
  • Riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore 8 FFP2 / FFP3). Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021;
  • Nel punto 8 relativamente alle trasferte, scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”;
  • Nel punto 2 relativamente alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.
  • Nel punto 10 relativamente all'attività del Medico Competente è specificato che lo stesso attua la sorveglianza sanitaria eccezionale per la tutela dei lavoratori fragili, collabora con l'Autorità sanitaria per l'individuazione dei "contatti stretti" ed effettua la visita medica prima del reinserimento all'attività lavorativa ai lavoratori risultati positivi al tampone ma solo con ricovero ospedaliero.

Leggi il protocollo


Gestione contatti di caso positivo confermato o sospetto di variante Covid-19 in Azienda

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 3787 DEL 31/01/2021 E DELLE INDICAZIONI DELL' ATS INSUBRIA DEL 15/03/2021.
Procedure e raccomandazioni per la gestione contatti di caso positivo confermato o sospetto di variante COVID-19 in Azienda

La comparsa in azienda di un focolaio (almeno due casi che si verificano in pochi giorni) di infezione accertata o sospetta di Covid-19 è fortemente indicativo della presenza delle varianti di COVID-19 caratterizzate da un’elevata infettività.
In tale evenienza è necessario identificare tutti i lavoratori che hanno avuto contatti ad alto rischio (vedi punto 1) e a basso rischio (vedi punto 2) con i casi accertati/sospetti di COVID-19 sia nelle 48 ore che nei 14 giorni precedenti.

1) Definizione di contatto stretto (ad alto rischio)

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia, ossia senza uso corretto della mascherina) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

2) Definizione di contatto a basso rischio
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.

3)Contatto a basso rischio in ambito sanitario
“..pertanto anche ai contatti “a basso rischio”, che siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35“ (Circolare Ministero Salute 006667-22/02/2021-DGPRE-MDS-P)
I nominativi dei lavoratori (con gli altri dati richiesti) che hanno avuto contatti ad alto rischio e a basso rischio con i casi accertati/sospetti di COVID-19 entro le 48 ore precedenti dovranno essere inseriti sul format in allegato e inviati il prima possibile al seguente indirizzo mail: dips.va@ats-insubria.it (sede di Varese) e dipartimento.ips@ats-insubria.it (per la sede di Como) mettendoli in copia anche allo scrivente (gfmsantoro@libero.it).
I lavoratori che hanno avuto contatti ad alto rischio (punto 1) con il caso, sia nelle 48 ore e fino al 14° giorno (salvo quanto previsto al punto 3) e i lavoratori che hanno avuto contatti a basso rischio (punto 2) entro le 48 ore dovranno rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale ed osservare la quarantena fiduciaria per una durata non inferiore a 14 giorni a partire dall'ultimo contatto con il caso ed eseguire un tampone molecolare in 14° giornata prima del rientro in azienda.
Per i contatti a basso rischio dal 3° al 14° gg (che devono sempre informare il proprio Medico di Medicina Generale) si raccomanda di aumentare la sorveglianza sanitaria in Azienda (aumento delle misurazioni della temperatura nei reparti con i casi, verifica quotidiana degli assenti in tali reparti, ecc.) e di sottoporli a test antigenico rapido di 3^ generazione in prima giornata e poi tra il 3° e il 7° giorno.
Altresì, quanto sopra deve essere comunicato all'RSPP, all'RLS e a tutti i lavoratori.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE A TUTTI I CONTATTI IN QUARANTENA FIDUCIARIA

I contatti stretti ed i loro conviventi devono osservare con estrema attenzione la quarantena a causa della maggiore trasmissibilità delle varianti e data l’importanza di questa misura di sanità pubblica nel limitarne la diffusione, rispettando rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, indossando la mascherina e, in caso di comparsa di sintomi, isolarsi contattando immediatamente il Medico Curante.
I contatti in attesa dell’esito del tampone devono informare tempestivamente, a loro volta, i loro contatti stretti e raccomandare loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento fisico/utilizzo mascherine).
Nella settimana successiva al termine della quarantena, è necessario osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, indossare la mascherina e, in caso di comparsa di sintomi, isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante.

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